ALERT COMUNE DI FIRENZE
28/05/2019 – Ordinanza cautelare CdS sez. IV n. 2590/19 del 23.05.2019, sospensione della variante al Regolamento Urbanistico comunale per aggiornamento della definizione del limite di intervento da applicare al patrimonio edilizio esistente, classificato di interesse storico architettonico e documentale.
Con Ordinanza 2590/2019 del 23 maggio 2019 il Consiglio di Stato, Sez. IV ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’associazione Italia Nostra contro il Comune di Firenze (in riforma dell'ordinanza cautelare del TAR, Sezione Prima, n. 137/2019), concernente l’impugnazione delle deliberazioni di adozione e di approvazione della variante al vigente Regolamento Urbanistico comunale, nella parte in cui dispone l'aggiornamento della definizione del limite di intervento da applicare al patrimonio edilizio esistente, classificato di interesse storico architettonico e documentale.
Conseguentemente alla citata Ordinanza, e fino alla definizione del ricorso nel merito da parte del TAR, è sospesa l’applicazione della variante di aggiornamento della definizione del limite di intervento da applicare al patrimonio edilizio esistente, classificato come:
– emergenze di valore storico -architettonico;
– emergenze di interesse documentale del moderno;
– tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale;
– edifici singoli o aggregati di interesse documentale;
Ciò comporta che, fino alla definizione del ricorso:
- gli interventi ammissibili su tali immobili sono quelli di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria e Restauro e Risanamento Conservativo, riferiti alle singole unità immobiliari esistenti, da applicare nel rispetto del prevalente orientamento della giurisprudenza in materia, che qualifica come intervento di Ristrutturazione edilizia qualsivoglia modifica, seppur modesta, della distribuzione interna delle unità immobiliari, dei prospetti, nonché i cambi d’uso in zona omogenea “A” (cfr. Cons. Stato sez. IV n. 2395/16, Corte di Cassazione sez. III n. 6873/2017 e n. 14735/2019);
- per interventi in corso su tali immobili è preclusa la possibilità di operare con cosiddette “varianti finali”, ai sensi degli articoli n. 143 comma 3 e n. 211 della LR. 65/2014: ogni variante dovrà essere oggetto di nuova SCIA, nel rispetto dei limiti di intervento e degli orientamenti della giurisprudenza sopra evidenziati.
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