COMPENSI PER PRESTAZIONI GIUDIZIARIE
E' stato pubblicato in data 20.08.2015 in G.U. nr. 192- Suppl. Ordinario nr. 50 la Legge 06 agosto 2015 nr. 132
" Conversione in legge con modificazione, del decreto-legge 27 giugno 2015 nr. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria"
Entrata in vigore del provvedimento: 21.08.2015
L'art. 13 prevede la modifica dell'art. 568 del c.p.c.
Art. 568 (Determinazione del valore dell'immobile). – Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia di vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.
Mentre, l'art. 14 del Testo coordinato reca l'aggiunta di un ulteriore comma all'art. 161 del c.p.c.:
Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.
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