Linee guida Superbonus 110% a cura del Notariato
Pubblichiamo le nuove linee guida superbonus 110% redatte dal consiglio Nazionale del Notariato redatte ed aggiornate secondo il DL n. 50/2022, decreto “Aiuti”, dalle quali estraiamo e presentiamo una sintetica sintesi, in attesa di conversione in legge precisando ed avvertendo che già ad oggi, nella fase di conversione in atto, sono stati presentati emendamenti, anche sostanziali, al testo originale. Pertanto il testo definitivo, previsto per la conversione entro il 15 luglio p.v., sarà quello a cui si dovrà far riferimento.
Modifiche apportate dal DL. N. 50/2022:
il comma 1, lettera a) ha modificato i termini di applicazione della disciplina relativa al Superbonus previsti per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi dall’esterno, dalle persone fisiche di cui all’art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020. In particolare, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in precedenza il termine era fissato al 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Si precisa che, ai fini del computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus.
il comma 1, lettera b) ha previsto la possibilità per le banche e le società del gruppo bancario di cedere i crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi di cui all’art. 121 co. 2 del DL 34/2020 a favore dei loro correntisti che siano anche “clienti professionali privati”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 57, comma 3 del D.L. 50/2022, suddetta disposizione si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate presentate telematicamente a decorrere dal 1° maggio 2022.
Ribadita la regola introdotta dal decreto Semplificazioni (DL n. 77/2021) al fine di incentivare i lavori di riqualificazione nei condomìni: via libera al Superbonus anche con irregolarità edilizie rientranti nelle tolleranze costruttive; nessuna deroga, invece, per gli immobili costruiti senza alcun titolo abilitativo.
In definitiva, le cause che comportano l’esclusione dall’agevolazione sono:
- la mancata presentazione della CILAS (la CILA per gli interventi agevolati con il Superbonus).;
- la presenza di interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
- l’assenza dell’attestazione dei dati che devono essere riportati nella CILAS (estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art. 119, comma 14, del Decreto Rilancio (DL 34/2020).
- Linee Guida (2 MB)
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